Art. 11.
(Conflitto di interesse).

      1. Le amministrazioni sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a vigilare affinché l'eventuale sostegno finanziario fornito da parte dei produttori e dei distributori dei sostituti del latte materno e dei mezzi per la loro somministrazione al personale medico o agli altri operatori sanitari che operano con la prima infanzia non determini conflitti di interesse nella promozione dell'allattamento esclusivo fino al sesto mese di età e della prosecuzione dell'allattamento fino a due anni di età e oltre.